Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta; qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.