Norme in materia ambientale

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Norme in materia ambientale

Data:

17 Aprile 2018

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Descrizione

NUOVI TERMINI PER ADEGUAMENTO SCARICHI ACQUE METEORICHE PER INSEDIAMENTI ESISTENTI
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) art. 39
Entro il 31/12/2018 - REALIZZAZIONE INTERVENTI
Comunicazione Provincia di Padova
Nota Regionale
La Regione del Veneto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).
Il P.T.A. è composto da 3 allegati (A 1, A 2 e A 3) dei quali l'allegato A 3, relativo alle Norme Tecniche di Attuazione, è suddiviso in 46 articoli e diversi allegati che comprendo più tabelle con i limiti di riferimento per gli scarichi.
Al fine del conseguimento degli obiettivi di qualita' previsti dallo stesso PTA, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il legislatore ha regolamentato nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, le "acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio".
Il legislatore nel citato art. 39, ha individuato le tipologie di insediamenti e gli altri casi per i quali e' necessario assoggettare ad autorizzazione allo scarico, le acque di dilavamento di superfici scoperte in cui vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiali e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente.
Con la D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 e la D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012 sono state introdotte importanti novita' per quanto riguarda l'art. 39 relativo alle acque meteoriche.
In particolare si rileva che le acque meteoriche non sono piu' riconducibili alle acque reflue industriali, ma sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio.
La Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 3/11/2015 ha apportato ulteriori modifiche all'art. 39 e fissato nuovi termini per l'adeguamento degli insediamenti esistenti.
In particolare, per quanto previsto dall'art. 39 vigente, si invita il titolare dell'insediamento, a valutare la propria condizione e, nel caso in cui sia soggetto agli obblighi previsti dal:
COMMA 1) a presentare nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  su modello predisposto dal SUAP e dalla Provincia;
COMMA 3) a presentare nuova domanda di autorizzazione preventiva su modello predisposto  dal SUAP e dalla Provincia (link al modello);
Tale domanda (completa di allegati) DEVE ESSERE PRESENTATA IL PRIMA POSSIBILE e inoltrata allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune di riferimento esclusivamente con modalita' telematica, firmata digitalmente, ai sensi del DPR 160/2010.
Al fine di agevolare l'utente, questa Amministrazione ha elaborato delle "Linee Guida" per l'applicazione dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, relativamente a "Insediamenti elencati in allegato F" e "Insediamenti non elencati in allegato F".
Per gli insediamenti esistenti si informa che, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 39, così come modificato dalla D.G.R.V. n. 1534/2015, i lavori devono essere realizzati entro il 31/12/2018, previa autorizzazione allo scarico.
Per eventuali chiarimenti:
Dr.ssa Paola Greggio tel. 049.820.18.18 e-mail paola.greggio@provincia.padova.it
p.i. Annamaria Licini tel. 049.820.18.33 e-mail annamaria.licini@provincia.padova.it

Ultimo aggiornamento: 24/11/2023, 13:34

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